Con sentenza  del 30 novembre 2017 n. 28791 la Corte di Cassazione ha affermato il principio   secondo cui il lavoratore che ritenga illegittimo il trasferimento disposto  nei suoi confronti  deve necessariamente  adire l'autorità giudiziaria,  non potendo rifiutare legittimamente lo svolgimento della prestazione nella sede ove egli è stato destinato facendo valere l'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c.

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