L'art. 19 della legge 13 dicembre 2024 n.203 ha introdotto la seguente disposizione:
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
«7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».
La finalità della norma, in gestazione oramai da alcuni anni, è quella di evitare comportamenti del lavoratore che, assentandosi immotivatamente, venga per tale ragione licenziato, percependo però il trattamento Naspi e costringendo il datore di lavoro ad accollarsi il relativo contributo.,
La norma, apparentemente di piana lettura, nasconde però in sè varie insidie.
Infatti:
a)Non è chiaro se i 15 giorni siano lavorativi o di calendario;
b)E' incerto se sia necessario che i contratti collettivi introducano una apposita regolamentazione per tale specifica fattispecie o si possa fare riferimento alle disposizioni già presenti nei contratti in forza delle quali alcuni giorni di assenza possono essere qualificati come dimissioni di fatto o costituire valido motivo di recesso;
c)Non si comprende il momento in cui si verifica l'effetto solutorio del rapporto, e cioè se dal momento dell'inizio dell'assenza o da quello della comunicazione all'Ispettorato.
d)Non è chiamo quale effetto sul rapporto possa avere un provvedimento dell'Ispettorato con il quale si riconosce che l'assenza è dovuta a forza maggiore o a fatto imputabile al datore di lavoro.
La norma inoltre nulla dice sui tempi entro i quali l'Ispettorato dovrebbe pronunciarsi; su tale aspetto è intervenuto lo stesso INL che con nota del 22 gennaio 2025 ha dato disposizioni secondo cui l'eventuale provvedimento deve intervenire "con la massima tempestività e comunque entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro".
In buona sostanza la norma -pur animata da intenti lodevoli- contiene molte incertezze interpretative, pe cui- soprattutto nella prima fase di attuazione- dovrà essere utilizzata con estrema prudenza, non accantonando la possibilità di attivare parallelamente nei confronti del lavoratore un procedimento ex art.7, l.n.300/70 per assenza ingiustificata.